Ordinanza n.52 del 1980
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ORDINANZA N.52

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), e dell'art. 2 del d.l. 30 marzo 1978, n. 77 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito in legge 24 maggio 1978, n. 220, promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1978 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Bertelè Renata e Novara Anna, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell'8 novembre 1978.

Visto l'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito il Sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto che la Corte restituisca gli atti al giudice a quo per nuovo esame sulla rilevanza della proposta questione.

Ritenuto che, con l'ordinanza del 5 maggio 1978, è stata proposta dal pretore di Torino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui non consente di dichiarare cessato un rapporto locatizio non soggetto a proroga legale, per urgente ed improrogabile necessità del locatore o di un suo prossimo congiunto, e dell'art. 2, commi primo ed ultimo, in relazione al comma quarto, n. 2, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, nella parte in cui non consente l'esecuzione di un provvedimento di rilascio per inesistenza del diritto alla proroga legale, quale che sia la situazione abitativa del locatore o dei suoi familiari più prossimi, mentre, per contro, consente l'esecuzione di un provvedimento dichiarativo di cessazione della proroga legale della locazione per urgente ed improrogabile necessità del locatore o di un suo prossimo congiunto, deducendosi che, per effetto di tale normativa, il conduttore più abbiente, che non ha diritto alla proroga, può paralizzare l'azione del locatore diretta ad ottenere il rilascio dell'immobile per motivi di necessita, mentre il conduttore meno abbiente, che ha diritto alla proroga, non può opporsi all'esecuzione del provvedimento che ha dichiarato la sussistenza dello stato di necessità dell'alloggio in capo al locatore.

Considerato che il denunciato art. 2 del d.l. n. 77 del 1978 è stato successivamente sostituito dall'art. 2 del d.l. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395;

che ad esso è seguito il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93, il quale dispone, con l'art. 1, ultimo comma, aggiunto dalla legge di conversione, che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, è fissata 15 mesi dopo la data di esecutorietà del provvedimento stesso, e con l'art. 3, primo comma, nel testo sostituito dalla legge di conversione, che la data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'art. 1 è fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo e quinto del citato art. 2 del d.l. n. 298 del 1978, se il locatore dichiara, sotto la propria responsabilità e indicandone i motivi, di avere la urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli;

che in virtù dell'art. 6, comma secondo, del successivo d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni in legge 15 febbraio 1980, n. 25, resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al ricordato art. 3 del d.l. n. 21 del 1979, come modificato dalla legge n. 93 del 1979;

che, sempre nelle more del presente giudizio, è altresì sopravvenuta la legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha dettato nuova disciplina delle locazioni degl'immobili urbani, specificamente con il combinato disposto degli artt. 58,59, n. 1, e 65, nella parte in cui attribuisce al locatore il diritto di recesso per necessità di destinare l'immobile ad uso proprio o dei prossimi congiunti, relativamente a contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione in corso al momento dell'entrata in vigore della legge (30 luglio 1978), soltanto ove le locazioni fossero già soggette a proroga legale, con l'esclusione del diritto di recesso nei confronti dei conduttori in forza di contratti non compresi nelle proroghe, perchè percettori di un reddito superiore agli otto milioni di lire annue;

che questa Corte, con sentenza n. 22 del 1980, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dei citati artt. 58, 59, n. l, e 65, < nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga >;

che il citato art. 65, dettato per i contratti non soggetti a proroga, in corso all'anzidetta data del 30 luglio 1978, si applica, per effetto del suo secondo comma, anche a quei contratti per i quali, alla medesima data, sia in corso procedimento per convalida di licenza O di sfratto per finita locazione, nei limiti indicati dalla sentenza di questa Corte n. 18 del 1980;

che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti, alla stregua della nuova normativa, se la sollevata questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE -  Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14/04/80.